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17 ottobre 2024

La patente a punti in edilizia: come funziona la nuova norma per i cantieri

La patente a punti in edilizia: come funziona la nuova norma per i cantieri

A partire dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantieri temporanei o mobili devono ottenere una patente a crediti relativamente alla sicurezza sul lavoro. L’obbligo riguarda circa 900.000 operatori del settore edilizio.

Questa novità, denominata ufficialmente “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” è stata introdotta dal nuovo art. 27 del Testo Unico sulla Sicurezza, modificato dall’art. 29, comma 19, del Decreto Legge 19/2024, noto come "Decreto PNRR 4".

Il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, o decreto attuativo per la patente a crediti, stabilisce le modalità di richiesta, il contenuto informativo della patente stessa, le procedure per la sospensione temporanea in caso di gravi incidenti sul lavoro e i criteri per l'assegnazione, l'aumento e il recupero dei crediti. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024, ha fornito le prime indicazioni operative. In particolare, durante la fase iniziale di applicazione dell’obbligo, viene concessa la possibilità di presentare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, valida fino al 31 ottobre 2024.

 

Finalità della patente a punti 

L’obiettivo dell’introduzione della patente a punti in edilizia è implementare un sistema che migliori la sicurezza e la qualità del lavoro nel settore delle costruzioni, incentivando il rispetto delle normative e riducendo il rischio di incidenti. La patente assegna a imprese e professionisti del settore edilizio un punteggio iniziale (30 crediti), da cui vengono sottratti punti in caso di infrazioni alle regole di sicurezza sul lavoro o violazioni normative o aggiunti per comportamenti esemplari. Questo sistema permette di monitorare e valutare costantemente la condotta delle aziende, introducendo un meccanismo di responsabilità diretta che può portare ad un aumento dei crediti o a sanzioni crescenti in caso di comportamenti ripetuti e gravi, fino alla sospensione o al ritiro della stessa.

 

Quali sono i requisiti per ottenere la patente?

Per ottenere la patente a punti, le imprese devono dimostrare di possedere una serie di requisiti che saranno certificati dal dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) attraverso un portale dedicato.
L’elenco dei requisiti include: 

  • l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  • l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche noto come Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; 
  • il possesso del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – in corso di validità;   

(per questi primi tre è sufficiente un’autocertificazione)

  • il possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR) nei casi previsti dalla normativa vigente
  • il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) – di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  • l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

Come richiedere la patente a punti per la sicurezza? 

Per richiedere la patente a punti per l'edilizia, è necessario seguire una procedura interamente digitale attraverso il Portale dei Servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), tramite le credenziali SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE)

Una volta entrati, si può procedere alla compilazione della domanda. La domanda può essere compilata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo; in alternativa, si può delegare la richiesta a professionisti autorizzati, come consulenti del lavoro, avvocati o commercialisti, presentando una delega scritta. Durante la compilazione, è necessario allegare la documentazione che attesta il possesso dei requisiti obbligatori 

Al termine della procedura, il portale genera una ricevuta in formato .pdf contenente un codice univoco, associato alla patente digitale, che conferma l'inoltro della richiesta e identifica l'impresa o il lavoratore autonomo all'interno del sistema. In attesa dell'emissione della patente, l'ente o la persona che l’ha richiesta, possono continuare a operare in cantiere, a meno di diversa comunicazione da parte dell’INL.

 

Come funziona la patente a punti sul lavoro?

Ogni azienda, o impresa edile, parte con un certo numero di punti assegnati (30 crediti) che possono essere:

  • decurtati a seconda della gravità delle infrazioni rilevate, come il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale, la non conformità agli standard di sicurezza, o il superamento dei tempi di lavorazione senza adeguati aggiornamenti contrattuali. 
  • incrementati in caso di comportamenti virtuosi come per esempio investimenti in formazione del personale, certificazioni, applicazione di standard contrattuali elevati. 

Le infrazioni minori comportano una perdita di pochi punti, mentre quelle più gravi, come incidenti con lesioni possono portare a una decurtazione maggiore o addirittura alla sospensione temporanea dell'attività. 
La soglia minima di crediti è 15, numero sotto il quale l’azienda non sarà più abilitata a proseguire le attività nei cantieri. Se un’impresa o un lavoratore autonomo operano con una patente con meno di 15 punti o senza patente, sono previste sanzioni amministrative.

 

Come recuperare i punti persi nella patente dei cantieri edili? 

Per recuperare i punti persi nella patente per i cantieri edili, è necessario passare attraverso la valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dell’INAIL e, in alcuni casi, con la partecipazione dei rappresentanti delle aziende sanitarie e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.  

Questa Commissione valuta se i soggetti responsabili delle violazioni, così come i lavoratori del cantiere, abbiano adempiuto agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come richiesto per legge. Oltre alla formazione, la Commissione considera eventuali investimenti effettuati dall’impresa in ambito di sicurezza sul lavoro, in linea con quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto. Questo processo di recupero è indispensabile qualora la patente abbia un punteggio inferiore a 15 crediti, soglia minima per continuare a operare in cantiere. 

 

Per chi è obbligatoria la patente a punti? 

In accordo con la Circolare n. 4/2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente a punti è obbligatoria per: 

  • Imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81/2008. 

  • Imprese e lavoratori autonomi esteri, con l'obbligo di dimostrare il possesso di un documento equivalente se provenienti da uno Stato dell'Unione Europea, o di ottenere la patente secondo la normativa italiana se provengono da un Paese extra-UE. 

 

Chi è esonerato dalla patente a punti? 

Sono esonerati, invece, dall’obbligo della patente a punti: 

  • I fornitori e prestatori di servizi di natura intellettuale: coloro che si occupano esclusivamente di forniture di beni o di prestazioni intellettuali, come ingegneri, architetti, geometri e altri consulenti tecnici che non partecipano direttamente alle attività operative nel cantiere ma si limitano ad un ruolo di consulenza e progettazione 

  • Imprese con certificazione SOA di classifica pari o superiore alla III: le imprese che hanno ottenuto l’attestazione di qualificazione SOA, con una classificazione di livello III o superiore, sono esentate dall’obbligo della patente a punti. Per queste imprese, l'esonero si applica indipendentemente dalla specifica categoria SOA di appartenenza, come indicato nella circolare e confermato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

 

Per saperne di più è possibile visionare la Circolare INL  n. 4 del 23 settembre 2024.

 

 

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